Art. 11.
(Riordino delle professioni intellettuali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:

          a) tutela degli interessi pubblici connessi al libero esercizio delle professioni intellettuali protette per specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei fruitori dei servizi professionali, in qualunque modo e forma esercitate, secondo modalità che rispettino i princìpi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista, tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla qualificazione della prestazione;

          b) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio delle altre attività professionali non protette;

          c) previsione, ai sensi della normativa dell'Unione europea, del libero accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto esame di Stato per l'abilitazione professionale;

          d) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che garantiscano l'effettività e la flessibilità dell'attività formativa, un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale, forme alternative di tirocinio di carattere pratico o con la frequenza a corsi specialistici riconosciute dal Ministero competente, assicurandone una durata omogenea; possibilità di effettuare il tirocinio, anche in parte, all'estero e nelle eventuali forme alternative, contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni

 

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caso lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;

          e) distinzione, nel quadro della normativa dell'Unione europea, delle professioni intellettuali dell'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali;

          f) strutturazione e articolazione territoriale degli Ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni;

          g) attribuzione ai Consigli nazionali degli Ordini professionali di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale;

          h) attribuzione ai consigli locali degli Ordini professionali di funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi e, in ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti;

          i) previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali imposte al professionista come obbligatorie;

          l) previsione degli organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli Ordini professionali e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendo altresì i princìpi idonei a garantire un giusto procedimento nonché l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli Ordini professionali nazionali esclusivamente per motivi di diritto;

 

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          m) obbligo per ogni Ordine professionale nazionale di emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo Ordine;

          n) disciplina dei casi di particolare gravità che richiedono da parte dei Ministeri competenti l'esercizio del potere sostitutivo e di controllo sulla base delle procedure stabilite ai sensi del comma 3, lettera m);

          o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

          p) attribuzione agli Ordini professionali di competenza regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione della disciplina recata da norme statali;

          q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, diretta a garantire la conformità ai princìpi indicati dalla presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità disciplinare della società, ferma restando la responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di adeguata strutturazione degli organi sociali, nonché di limitazioni dell'oggetto sociale che escludono le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;

          r) introduzione dell'assicurazione obbligatoria, per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;

          s) abolizione del divieto di pubblicità garantendo, nel contempo, la correttezza dell'informazione pubblicitaria;

          t) possibilità di demandare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della

 

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presente legge e il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente.

      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 e nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo provvede a disciplinare anche:

          a) l'iscrizione, per le attività professionali protette, in appositi albi professionali, la verifica periodica dei medesimi da parte degli Ordini professionali, la certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell'Unione europea;

          b) la possibilità di costituire libere associazioni di prestatori di attività professionali non protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza, istituendo presso il Ministero competente un registro di tali libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro funzioni consultive per quanto concerne le domande di riconoscimento, presentate da associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, e funzioni di monitoraggio, nonché prevedendo il divieto di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette associazioni;

          c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni professionali;

          d) la tutela dell'indipendenza del professionista nell'esercizio dell'attività professionale in qualsiasi forma espletata ai sensi della presente legge;

          e) la possibilità di articolare organizzazioni territoriali degli Ordini professionali anche su base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale, circondariale o distrettuale;

 

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          f) la vigilanza sull'attività dei consigli locali, la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;

          g) la tenuta e l'aggiornamento degli albi; la formazione dell'aggiornamento professionale; il monitoraggio del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le attività di natura meramente esecutiva; la competenza regolamentare ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera p); il controllo, ai sensi della normativa dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della deontologia professionali; l'informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali per la tutela degli interessi pubblici di cui al citato comma 2, lettera a);

          h) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni pattuizione contraria a quanto previsto dal comma 2, lettera i);

          i) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari, con specifico riferimento ai princìpi del codice di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi nazionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera g); l'individuazione, nel rispetto delle connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento;

          l) le procedure e i criteri per l'approvazione dei codici deontologici;

          m) le procedure idonee a consentire al Ministero competente l'esercizio, in via

 

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sostitutiva, dell'azione disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in cui vi sia inerzia dell'Ordine professionale competente; la possibilità, per i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, i consigli territoriali nonché, in casi di particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento degli stessi Consigli nazionali;

          n) i princìpi ordinamentali a cui si conformano gli Ordini professionali nella formazione degli organi e le norme idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad essi attribuite;

          o) il regime di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di cui al comma 2, lettera p);

          p) la tutela del cliente nel diritto di scegliere il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la responsabilità solidale della società e dei soci professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e procedimentali che regolano la responsabilità, anche disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in posizione comunque minoritaria, al capitale delle società professionali da parte dei soci non professionisti, e l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti attività economiche incompatibili con il corretto esercizio delle attività professionali; i limiti al contemporaneo esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il professionista deve fornire alla società sullo svolgimento dei propri incarichi.

      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi indicati dal presente articolo.

 

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